Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 25 agosto 2014, Serie Generale, è stato pubblicato il DM Giustizia 10 aprile 2014, n. 122, Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto di rete, se non “redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata” deve essere redatto “per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti” e in questo caso deve essere “trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”.

Finalmente il Ministero della Giustizia, dopo due anni, ha deciso che fosse giunto il momento di tipizzare il modello standard e di renderlo disponibile al pubblico.

Il modello standard, cioè “il modello di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è redatto in conformità al modello standard nell’allegato A“ del DM 122/2014.

L’allegato A è disponibile a questo link.

Il modello è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell’apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» ed è sottoscritto con firma digitale (art. 2, comma 2, primo periodo, DM 122/2014).

Tramite la medesima procedura telematica, che rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello, sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da InfoCamere S.c.p.a. (art. 2, comma 2, secondo periodo, DM 122/2014).

In alternativa, il modello e gli allegati possono essere presentati su supporto informatico, sempre in conformità alle specifiche tecniche (art. 2, comma 3, DM 122/2014).

Il DM 122/2014 entrerà in vigore il 9 settembre 2014, ma serve un altro decreto, questa volta del Ministero dello sviluppo economico per approvare le specifiche tecniche predisposte da Infocamere (art. 2, comma 4, DM 122/2014).

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